Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 14

Comitato Consultivo Regionale

In vigore dal 22 nov 1990
1. In ciascuna delle Regioni è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da: l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato che ne assuma la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, quale presidente del Comitato regionale e per consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i Comitati zonali. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle seguenti materie: a) la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle stesse; b) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici specialistici extra-degenza; c) l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze conseguenti alle espansioni di attività dell'assistenza specialistica; d) l'attuazione di criteri in base ai quali definire il fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa capo ciascuna struttura; e) le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento tecnologico e delle attrezzature strumentali; f) le condizioni ambientali, la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro; g) i programmi volti ad incrementare la produttività del lavoro; h) la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento; i) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-14

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