Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 11

Attribuzione dei turni disponibili

In vigore dal 22 nov 1990
1. Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni di nuova istituzione) l'avente diritto, salvo quanto disposto dall', comma 11, lettere a), b) e c), è individuato attraverso il seguente ordine di priorità: a) specialista che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 1l" in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all' di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; b) specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b), allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'; c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; d) specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 17 settembre 1987 e successive modificazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all' per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione. È consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi; f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell', che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all' di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale; g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione; h) specialista in atto titolare d'incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altre attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'; i) specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto il massimale orario di cui all', comma 4. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a ) ad i), l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione. 3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità. 4. Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all', a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 5. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all', secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione della disponibilità dell'incarico. 6. In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, semprechè il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente accordo. 7. La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale costituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5 dell'. 8. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. 9. L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 10. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall' per i sostituti non titolari di altro incarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-11

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