Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 13
Comitato consultivo zonale
In vigore dal 22 nov 1990
1. In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, d'intesa con i Sindacati firmatari del presente Accordo e con l'ANCI regionale, è costituito un Comitato consultivo zonale.
2. Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
3. L'U.S.L. sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanità della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate nonché i Sindacati firmatari del presente accordo, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assuma la presidenza;
b) tre rappresentanti tecnici delle UU.SS.LL., designati dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In mancanza di designazione da parte di A.N.CI. e U.N.C.E.M. entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanità, sentite le UU.SS.LL. interessate;
c) quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
7. Il Comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'Assessore regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.
8. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) formazione delle graduatorie;
b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso più UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all', del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all', della certificaziane dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente accordo;
c) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché dal possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto;
della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
f) procedure di cui agli del presente Accordo.
9. Il Comitato tratta, altresì, le sottoelencate materie in merito alle quali svolge funzioni consultive in favore dell'Assessore regionale alla sanità e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare:
a) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi specialistici extradegenza;
b) l'individuazione del fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica extra-ospedaliera;
c) l'individuazione quantitativa delle esigenze di prestazioni specialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari di servizio per singola branca;
d) l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e strumentari per l'adeguamento alle reali esigenze dei cittadini;
e) le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
f) la verifica delle applicazioni delle misure di igiene, di prevenzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) l'attuazione dei programmi e dei corsi di aggiornamento professionale;
h) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo.
10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola U.S.L. è integrato dal titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla U.S.L. sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-13