Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 7
Sospensione dall'incarico
In vigore dal 22 nov 1990
1. L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a) sospensione dall'albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell';
c) emissione di mandato o ordine di cattura.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al parere della commissione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-7