Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 3
Massimale orario e limitazioni
In vigore dal 22 nov 1990
1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL.
2. L'incarico può essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'.
3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza o convenzionale, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78.
4. Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale è conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali.
5. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all', con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanità, o al suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all' e all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza.
7. Il comitato di cui all', qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
8. Il comitato di cui all', qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-3