Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 4

Mobilità

In vigore dal 22 nov 1990
1. Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all', la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'. 2. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso o frazionamento di turni. 3. Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle modalità di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all', ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attività svolte all'interno del S.S.N. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 è ammessa opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 6. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilità interna previsti dai precedenti commi, può deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui all', di porre lo specialista in mobilità zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso è titolare. 7. Contro il provvedimento l'interessato può interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al comma 6. 8. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all', pone lo specialista in mobilità zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza. 9. Non è consentito l'avvio di procedure di mobilità zonale prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico. 10. Lo specialista posto in mobilità ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria. 11. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 12. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-4

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