Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 22 nov 1990
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990.
PREAMBOLO
Area dall'attività specialistica extra-degenza
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:
l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attività più complesse e di maggiore impegno.
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
2. Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attività in più posti di lavoro e/o in più UU.SS.LL.
3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
5. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall', comma 1, lett. d), della legge n. 595/85, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.
6. Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
7. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-1