Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 24

Diritto all'informazione

In vigore dal 22 nov 1990
1. La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-24

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