Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 40
Premio di operosità
In vigore dal 22 nov 1990
1. A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale, spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente , esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
2. Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3. Ciascuna mensilità, calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4. Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6. Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all' ) e sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
7. Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8. La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'Allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/1984, che qui si intendono integralmente richiamati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-40