Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 43
Indennità di coordinamento
In vigore dal 22 nov 1990
1. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 15, 16 e 17 dell' spetta una indennità di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell', maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-43