Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78
Art. 34
Indennità di disponibilità
In vigore dal 22 nov 1990
1. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura di L. 3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, L. 4.000 dal 1 gennaio 1989 e L. 5.000 dal 1 gennaio 1991.
2. L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di carovita di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-34