Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 31

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

In vigore dal 22 nov 1990
1. L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio semprechè il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilità verso terzi: L. 1.500.000.000 per sinistro; L. 1.000.000.000 per persona; L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; b) per gli infortuni: L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente; L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all' vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-31

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