Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 12

Cessazione e sospensione del rapporto convenzionale

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa: a) per il compimento del 70 anno di età; b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'; c) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso; d) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'; e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'; f) per incapacità psico-fisica di svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici o suo delegato. 2. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti b) ed e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni di cancellazione. 3. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'albo professionale. 4. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di disciplina di cui all' il pediatra deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38. 5. Il rapporto convenzionale è sospeso, a domanda dell'interessato, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'. 7. L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 8. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all', terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-12

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