Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 2

Incompatibilità

In vigore dal 22 nov 1990
1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui all' il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una della posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che: a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal S.S.N. risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 della legge n. 833/1978; b) svolga funzioni fiscali per conto delle U.S.L., limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte; c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale; e) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria; f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/1978. 2. Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-2

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