Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 7

Massimale di scelte e sue limitazioni

In vigore dal 22 nov 1990
1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli già titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell' della legge n. 349/1978, conservano in deroga al massimale tale possibilità personale nel limite massimo di 1.000 scelte. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, terzo comma, dell'art. 48 della legge n. 833/1978. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività. 5. Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 350 scelte. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7. Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, è consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo i cui al precedente comma. 8. Lo svolgimento di altre attività anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 9. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dell'ultimo comma dell', è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale nella misura massima del 2%. 10. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale o quota individuale. 11. Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio Sanitario Nazionale. 12. L'Unità sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facoltà di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo