Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 11
Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti dei pediatri.
In vigore dal 22 nov 1990
1. I Comitati consultivi di cui agli e la Commissione disciplinare di cui all' devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni e Comitati a seguito del rinnovo dell'Accordo stesso.
2. Le Commissioni di cui all' e i Comitati di cui agli sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
3. È incompatibile la nomina contemporanea in più Comitati o Commissioni.
4. Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.
5. Le UU.SS.LL. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'Ordine dei Medici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-11