Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 14
Revoca e ricusazione della scelta
In vigore dal 22 nov 1990
1. Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato può revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata, ai sensi dell', una nuova scelta che ai fini assistenziali ha effetto immediato.
2. Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell' della legge n. 833/1978. Fra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione.
3. Non è consentita la ricusazione quando nel comune non sia operante altro pediatra salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di U.S.L. di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-14