Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 18

Requisiti e apertura degli studi medici

In vigore dal 22 nov 1990
1. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attività professionale di cui all' ciascun pediatra deve avere la disponibilità di uno studio medico nel quale esercitare l'attività convenzionata. 2. Lo studio professionale del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea. 3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento per civile abitazione. 4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, esso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture. 5. Lo studio professionale dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica, deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. 6. Il suddetto orario, da comunicare alla U.S.L., deve essere esposto all'ingresso dello studio. Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L. 7. Nelle giornate di sabato il pediatra non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno nonché quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 8. L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purchè nell'ambito territoriale definito ai sensi dell', può essere autorizzato dalla U.S.L., sentito il parere del Comitato ex , solo in presenza di effettive esigenze assistenziali. 9. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino. 10. Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-18

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