Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 8
Comitato Consultivo di U.S.L.
In vigore dal 22 nov 1990
1. In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composto di:
a) il Presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;
b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.;
c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati.
2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari.
4. L'Ordine proclama gli eletti.
5. La funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica.
6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all', comma 3;
b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell', comma 6;
c) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di all'ultimo comma dell';
d) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo.
7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. Può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.
8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-8