Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 8

Comitato Consultivo di U.S.L.

In vigore dal 22 nov 1990
1. In ciascuna U.S.L. è costituito un Comitato composto di: a) il Presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; b) un membro effettivo ed un supplente designato dal Comitato di Gestione dell'U.S.L.; c) due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati. 2. I rappresentanti dei pediatri sono eletti tra quelli iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli Direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei pediatri sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari. 4. L'Ordine proclama gli eletti. 5. La funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica. 6. Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all', comma 3; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell', comma 6; c) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di all'ultimo comma dell'; d) ogni altro argomento ad esso demandato dall'accordo. 7. Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. Può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni trimestre e ogni qualvolta una delle parti lo richieda, entro 15 giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-8

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