Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 5
Iscrizione negli elenchi
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell', comma 12, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza.
2. Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:
aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui all' e darne comunicazione alla U.S.L.;
trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede al di fuori dell'ambito in cui è compresa la zona carente;
iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.
3. Le Unità Sanitarie Locali, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex , temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità.
6. È fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dall'.
7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.
8. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all' comporta cancellazione dall'elenco.
9. Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente U.S.L. su parere del Comitato di cui all'.
10. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri verificata dal Comitato consultivo ex , la U.S.L. può conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui è individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all' con esclusione dell'indennità forfettaria di variazione demografica.
11. In caso di decesso del pediatra convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
12. Il medico in servizio militare di leva o sostitutivo civile può ottenere l'iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-5