Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 13

Scelta del pediatra

In vigore dal 22 nov 1990
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia. 2. La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi all'atto del rilascio del documento di iscrizione al Servizio sanitario, deve avvenire tra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto. La scelta va annotata sul documento personale di iscrizione dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra. 3. Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 4. Le nuove scelte, operate successivamente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo riguardanti bambini di età fra 0 e 6 anni, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale devono essere effettuate, entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra. 5. In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma 4 possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. In tal caso le scelte in questione vengono a cura dell'U.S.L. inserite in separato elenco. All'atto dell'attivazione dell'elenco dei pediatri o dell'iscrizione di un'altro pediatra, l'U.S.L. invita i legali rappresentanti dei bambini interessati ad effettuare la scelta in favore del pediatra. 6. L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all', previa accettazione del nuovo medico scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. 7. La scelta è a tempo indeterminato per i residenti. 8. Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea concellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-13

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