Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 15
Revoche di ufficio
In vigore dal 22 nov 1990
1. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. L'U.S.L. è tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
2. In caso di trasferimento di residenza l'U.S.L. presso la quale è stata effettuata la nuova scelta comunica tale circostanza all'U.S.L. di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le UU.SS.LL. che aggiornano l'archivio-assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento, alla revoca di ufficio. L'U.S.L. è tenuta a comunicare detta revoca al medico e al cittadino interessati entro tre mesi dall'evento.
3. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-15