Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 20
Compiti e funzioni del pediatra
In vigore dal 22 nov 1990
1. Le prestazioni del pediatra comprendono le visite domiciliari ed ambulatoriali, a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonché le prestazioni di natura incentivante di cui all'allegato elenco (allegato A).
2. L'attività medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
3. Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'età evolutiva ed è pertanto tenuto ad effettuare, oltre alle funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti:
a) la compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale;
b) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca di fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle UU.SS.LL., con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici, sentito il comitato ex ;
c) la profilassi generica e specifica (variazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) delle malattie infettive;
d) l'esecuzione di eventuali screening;
e) i controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettività infantili e scolastiche;
f) la certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge;
g) la valutazione e certificazione sanitaria della idoneità generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive;
h) gli interventi e la compilazione della scheda per l'invio a case di vacanza, campeggi;
i) gli interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attività evolutiva;
l) il collegamento e la collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva;
m) il collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito;
n) la partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalità di rimborso delle spese derivanti da eventuale onorario al sostituto.
4. Le modalità organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopra indicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali.
5. Il pediatra convenzionato svolge inoltre i compiti ed esegue le prestazioni di cui ai successivi articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-20