Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 21

Visite domiciliari

In vigore dal 22 nov 1990
1. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita deve essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 2. A cura delle UU.SS.LL. tale norma sarà portata a conoscenza degli assistibili. 3. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-21

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Art. 21 Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. — Visite domiciliari | Portale Normativo