Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 26
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
In vigore dal 22 nov 1990
1. L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi:
a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette.
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito dell'istituto di cui al comma 1, lettera a), è disciplinata dal protocollo allegato sotto la lettera D, mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-26