Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 30

Visite occasionali

In vigore dal 22 nov 1990
1. I medici iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. 2. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall' in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, prestano la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall', lett. b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98: a) in favore degli assistiti in età pediatrica, trovandosi occasionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; b) in favore degli stranieri in età pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia, che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. 3. Nel riepilogo mensile delle prestazioni le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, Regione di provenienza, indirizzo o numero della U.S.L. di appartenenza. 4. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le tariffe omnicomprensive previste dalla legge in vigore. 5. Qualora in futuro venga legislativamente riaffidata alle parti la contrattazione delle tariffe per le visite occasionali, queste restano fin da ora determinate nelle seguenti misure: visita ambulatoriale................. L. 25.000 visita domiciliare.................. " 50.000
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo