Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 24
Assistenza farmaceutica e modulario
In vigore dal 22 nov 1990
1. La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale.
2. Il medico può da luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Nelle UU.SS.LL. inserite nel sistema regionale di controllo delle prescrizioni mediante le apparecchiature a lettura ottica, è consentita la multiprescrizione fino a 6 pezzi per ricetta per le patologie e le categorie di farmaci che saranno definite dal Ministero della sanità ai sensi dell', comma 9, della legge n.
37/1989 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardanti modalità e procedure idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
5. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto all'esenzione dal pagamento della quota a carico barrando uno degli appositi riquadri A o R, senza altre indicazioni. Qualora non sussista il diritto all'esenzione, il medico annulla, barrandolo, lo spazio destinato al codice.
6. Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre forme la esenzione è attestata dalla U.S.L. ai sensi dell', comma 2, del decreto ministeriale 24 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante alla U.S.L. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla U.S.L. secondo modalità organizzative fissate dalla regione.
8. Le parti si impegnano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo a concordare la interpretazione delle istruzioni date al medico dal decreto ministeriale n. 350/1988. Nelle more le ricette di cui al citato decreto ministeriale devono contenere le stesse indicazioni previste per l'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica n. 289/1987.
9. La prima prescrizione farmaceutica in caso di urgenza, di necessità o di dimissione è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-24