Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 23
Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il pediatra di fiducia può accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Ciò non è necessario in caso di ricovero urgente del paziente.
2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-23