Accordo collettivo nazionale medici pediatri
Art. 22
Il consulto con lo specialista
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.
4. Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-22