Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 36

Comitato consultivo di U.S.L.

In vigore dal 22 nov 1990
1. In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da: a) il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; b) due membri effettivi e due supplenti designati dal comitato di gestione della U.S.L.; c) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici generali convenzionati. 2. I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco della medicina generale di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti, dai medici di medicina generale convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito della U.S.L. per la quale deve essere istituito il comitato. 3. Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della Federazione regionale degli Ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli Ordini provinciali. 4. La Federazione regionale degli Ordini proclama gli eletti. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. 6. Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti: a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'; b) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'; c) motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all'ultimo comma dell'; d) cessazione del rapporto ai sensi dell', lettera e). 7. Inoltre, in ordine alla migliore organizzazione della medicina di base, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla U.S.L. e collabora alla: a) impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni regionali e/o nazionali e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la medicina generale; b) organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina di base, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale. 8. Su tutte le questioni inerenti ai rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi delle UU.SS.LL. deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-36

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