Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 40
Commissione professionale
In vigore dal 22 nov 1990
1. In ogni Regione è costituita ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una Commissione Professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto , i seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che tengono conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;
b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali;
c) fissare le procedure per la verifica di qualità della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso;
d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'.
2. Per gli adepimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione, è presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici della città capoluogo di Regione ed è così costituita:
a) cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
b) quattro rappresentanti dei medici di medicina generale convenzionati scelti dai membri di parte medica del Comitato consultivo regionale;
c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.
4. La Commissione, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all', individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza medico-generica:
a) valutazione e revisione delle procedure di avvio (e di accettazione) in ricovero ospedaliero e analisi dei rapporti tra medico di medicina generale e medico ospedaliero con riferimento ai soggetti spedalizzati (da svolgere in collaborazione con il nucleo ospedaliero della Commissione VRQ di U.S.L.;
b) analisi e valutazione dei comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale con riferimento ad indicatori aggregati relativi alla assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, agli accertamenti specialistici ed ai ricoveri ospedalieri, normalizzati per età e sesso degli assistiti, relativamente ai parametri nazionali, regionali e di U.S.L.;
c) analisi delle possibili modalità di coinvolgimento dei medici di medicina generale nelle rilevazioni e nelle valutazioni delle situazioni epidemiologiche locali;
d) analisi dei rapporti cittadino/medico di base secondo motivazioni di accesso e tipologie di prestazioni richieste: valutazioni e proposte per la creazione di condizioni di miglioramento dei rapporti anche mediante intervento del S.S.N. sia verso gli assistiti che verso i medici convenzionati;
e) l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale del medico di medicina generale: analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, così come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici;
f) valutazione comparativa dei modelli di schede cliniche individuali in uso presso i medici di medicina generale convenzionati e proposte per l'avvio di processi di omogeneizzazione delle informazioni necessarie ai fini di gestione e di analisi epidemiologica;
g) ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale.
5. In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la Commissione è convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-40