Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 35
Quote sindacali
In vigore dal 22 nov 1990
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso le UU.SS.LL. con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-35