Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 33

Comunicazioni del medico alla U.S.L.

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il medico iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all', nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'. 2. In ogni caso la U.S.L. competente o la Regione può richiedere annualmente al medico una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale, la corresponsione dell'indennità di disponibilità. Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione. 3. Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall', lettera C, della legge n. 730/1983. 4. In caso di astensione dell'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il medico è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dall'attivita convenzionata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-33

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