Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 32

Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente

In vigore dal 22 nov 1990
Aggiornamento obbligatorio e facoltativo Formazione permanente 1. Le Regioni annualmente, d'intesa con gli Ordini dei medici e i Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle Società professionali di medicina generale, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono a cura dell'U.S.L. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). 2. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. 3. I temi della formazione obbligatorio sarannno scelti in modo da rispondere: a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.; b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche). 4. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni del servizio (Comitato consultivo regionale, commissioni professionali, rilevazioni dati sulla erogazione dell'assistenza e sulla verifica di qualità); b) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici (questionari, inchieste rivolte ai medici, ecc.); c) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi; d) la partecipazione di piccoli e medi gruppi; e) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi; f) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti. 5. I corsi fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno 8 sabati per almeno 32 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. 6. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato. 7. Con accordi a livello regionale tra la Regione, Ordini dei Medici, Sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi e Società professionali della medicina generale saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici inseriti negli elenchi della medicina generale. 8. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale. 9. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale. 10. A cura della Regione gli animatori di formazione sono iscritti in apposito Albo regionale tenuto dal Comitato regionale ex . 11. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del S.S.N. 12. Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'U.S.L., ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati nè gestiti direttamente dalle UU.SS.LL., limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento. 13. Il medico che partecipa ai corsi di cui al comma 12, riconosciuti ed accreditati dalla F.N.OO.MM.CeO, avrà pari riconoscimento di partecipazione alla formazione obbligatoria, se corrispondente al numero delle ore relative ai corsi programmati a questo scopo. 14. Il medico sarà tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. 15. La formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-32

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