Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 34

Diritti sindacali

In vigore dal 22 nov 1990
1. Ai membri di parte medica eletti in tutti i Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. 2. Tale onere è a carico della Regione e delle singole U.S.L., rispettivamente per i Comitati e le Commissioni regionali e di U.S.L. 3. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/1978 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. 4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di 30 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 500. Nelle Regioni o Province autonome in cui operano meno di 1.000 medici di medicina generale viene riconosciuta la disponibilità di 10 ore settimanali a quei sindacati firmatari che associano almeno il 40% dei medici iscritti negli elenchi. 5. Il numero dei medici di medicina generale iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. 6. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 7. A ciascuno dei sindacati firmatari viene inoltre riconosciuta la disponibilità su base nazionale di 20 ore settimanali per ogni 2.000 iscritti o frazione di 2.000 superiore a 1.000. 8. Ai fini dell'attribuzione delle ore disponibili su base nazionale i sindacati firmatari comunicano al Ministero della sanità il numero complessivo dei medici di medicina generale da ciascuno di essi associati a livello nazionale, ripartito per Regione, corredando tale comunicazione di specifiche dichiarazioni degli Assessorati Regionali alla Sanità circa il numero dei medici associati in ciascuna regione. 9. La comunicazione di cui al comma 8, che indica anche i nominativi dei medici che si avvalgono della disponibilità anzidetta nonché il numero delle ore settimanali a ciascuno di essi assegnato, è inviata anche alle Regioni nelle quali i medici interessati operano. 10. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del presente articolato comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/1978 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso è liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente, dalla Regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-34

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