Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 38
Commissione regionale di disciplina
In vigore dal 22 nov 1990
1. In ciascuna regione, con provvedimento della Giunta regionale, e istituita una commissione di disciplina composta da:
a) il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;
b) tre membri medici e un esperto designati dall'Assessore regionale alla sanità, sentiti l'ANCI e l'UNCEM regionali; un membro medico designato dalla U.S.L. interessata;
c) tre membri medici e un esperto designati dal Consiglio direttivo della Federazione regionale degli Ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.
2. La sede della commissione è indicata dalla Regione.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 1 il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.
4. Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.
5. I medici di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 40 anni;
b) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni;
c) attività di medicina generale svolta in regime convenzionale per un periodo non inferiore a 10 anni;
d) essere iscritti negli elenchi dei medici convenzionati.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione.
7. La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del Comitato di cui all' prima dell'eventuale deferimento alla Commissione di cui al presente articolo.
8. La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.
9. Al medico deferito sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.
10. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;
riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;
sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell' dell'accordo;
per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;
revoca: per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.
11. I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definiti. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'Ordine dei Medici ed alla Commissione di cui al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-38