Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 29

Collegamenti con i servizi di guardia medica

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il medico di famiglia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-29

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