Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 26

Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

In vigore dal 22 nov 1990
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi: a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili; b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette; c) assistenza domiciliare integrata. 2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H), mentre l'istituto di cui alla lettera b) rimane disciplinato da intese normative ed economiche raggiunte a livello regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-26

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