Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 22
Accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero
In vigore dal 22 nov 1990
Accesso del medico di famiglia
presso gli ambienti di ricovero
1. Il medico di famiglia può accedere, qualora lo ritenga opportuno, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal medico di famiglia che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione.
2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-22