Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 21

Consulto con lo specialista

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il consulto può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente. 2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della U.S.L. del paziente. 3. Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente. 4. Il medico di famiglia e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L. 5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-21

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