Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 20

Visite ambulatoriali e domiciliari

In vigore dal 22 nov 1990
1. L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato. 2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 3. A cura della U.S.L. tale norma portata a conoscenza degli assistibili. 4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile. 5. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente. 6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-20

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