Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 18

Elenchi nominativi e variazioni mensili

In vigore dal 22 nov 1990
1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi. 2. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca. 3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo