Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 18
Elenchi nominativi e variazioni mensili
In vigore dal 22 nov 1990
1. Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le U.S.L., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. Se possibile, i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono forniti su supporto magnetico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-18