Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 13

Massimale di scelte e sue limitazioni

In vigore dal 22 nov 1990
1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. 2. I medici i quali, non soggetti a limitazione del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 conservano, in deroga al massimale, tale possibilità personale sino al momento in cui non insorgano motivi di limitazione ai sensi del presente accordo. L'insorgenza, anche temporanea, di motivi di limitazione riconduce a tutti gli effetti il medico al massimale di scelte di cui al comma 1. 3. Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate dalla Regione, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della legge n. 833/78. 4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività. 5. Nei confronti dei medici, anche universitari, a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, o di altro impiego pubblico compatibile, oltrechè a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 500 scelte. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale e subordinata, diverse da quelle di cui al comma 5, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali. 7. Ai medici limitati di cui al comma 6, che dispongono per l'attività di medico di medicina generale di un orario pari o inferiore a 34 ore è consentita l'acquisizione di un numero di 125 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al comma 6. Se l'impegno orario settimanale è dovuto a lavoro subordinato, anziché 125 scelte si aggiungeranno 69 scelte. 8. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-13

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