Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 9
Sostituzioni
In vigore dal 22 nov 1990
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio deve comunicare alla competente U.S.L. entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.
2. Le UU.SS.LL. per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito; dal 31 giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.
3. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalle norme del regolamento allegato sub lettera C.
4. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non sia possibile venga effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso saranno determinati secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
5. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la U.S.L., la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie di cui all', e secondo l'ordine delle stesse, previlegiando i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno al medico sostituto.
6. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
7. Tranne che per ipotesi di malattia o per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il Comitato di cui all', si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa ed esamina il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto.
8. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
9. Alla sostituzione del medico sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimento della Commissione di cui all' provvede la U.S.L. con le modalità di cui al comma 3.
10. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa, anche se questo ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.
11. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-9