Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 5

Rapporto ottimale

In vigore dal 22 nov 1990
1. Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all', cura la tenuta di un elenco dei medici convenzionati articolato per comuni o gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della Regione. 2. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti. 3. Il medico operante in un comune comprendente più UU.SS.LL., fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 4. Per ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma può essere iscritto soltanto un medico per ogni mille residente o frazione di mille superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa fra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni di massimali esistenti a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco, derivino esse dall'applicazione dell' o dalla volontà dei medici; questi, tuttavia, non possono fissare per se stessi massimale inferiore a 500 scelte. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima della scadenza del presente accordo. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottinale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B. 6. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 1 e 2 e nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il Comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito. 7. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente. 8. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-5

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