Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 7

Instaurazione del rapporto convenzionale

In vigore dal 22 nov 1990
1. Il medico interpellato ai sensi dell' deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni. 2. Entro i successivi 90 giorni, sempre a pena di decadenza, deve: aprire nella località carente assegnatagli uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' e darne comunicazione alla U.S.L.; trasferire la residenza nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune, iscriversi all'Albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia. 3. Le UU.SS.LL., avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex temporanee proroghe al termine di cui al comma 2. 4. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'U.S.L. procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all' e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 30 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico. 5. L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni, di cui al comma 4, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio. 6. Il medico al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente. 7. Al fine di favorire l'inserimento di medici nelle località carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate la U.S.L. può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-7

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