Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 3

Titoli per la formazione delle graduatorie

In vigore dal 22 nov 1990
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi: I - Titoli accademici e di studio: a) iscrizione all'albo professionale per ciascun mese (il punteggio è raddoppiato, punti 0,02 per mese di iscrizione negli albi professionali della regione ove è presentata la domanda).................. p. 0,01 b) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e lode...................... " 1,00 c) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109....................... " 0,50 d) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104..................... " 0,30 e) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B: per ciascuna specializzazione o libera docenza.......................... " 2,00 f) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tab. B, e successive modificazioni e integrazioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza.... " 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975.............. " 0,10 II - Titoli di servizio: a) Attività di medico di medicina generale convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese complessivo............. " 0,20 Il punteggio è elevato a 0,30 per mese per l'attività prestata nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; b) attività di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai sensi dell' sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo............. " 0,20 c) servizio effettivo di guardia medica svolta in forma attiva, anche a titolo di sostituzione, ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base all'art. 48 della legge n. 833/1978: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività... " 0,20 (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore); d) attività di guardia medica svolta in forma di disponibilità e reperibilità ai sensi dell'accordo sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/1978: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività... " 0,05 e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.: per ciascun mese complessivo............. " 0,20 f) attività professionale prestata come medico dipendente da strutture ospedaliere pubbliche (compresa quella derivante da incarichi temporanei) o come medico militare: per ciascun mese complessivo............. " 0,10 g) attività di medico svo1ta all'estero in medicina interna (o disciplina affine) ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni e del decreto ministeriale del 1 settembre 1988, n. 430: per ciascun mese complessivo............. " 0,10 h) attività professionale di medico di medicina generale svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni non espressamente contemplate nei punti che precedono: per ciascun mese complessivo............. " 0,10 i) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese................... " 0,05 l) attività professionale diversa da quella considerata al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni pubbliche: per ciascun mese complessivo............. " 0,05 m) attività di sostituzione di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo............. " 0,10 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48. 3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. 4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la maggiore età. 5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-3

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