Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 3
Titoli per la formazione delle graduatorie
In vigore dal 22 nov 1990
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) iscrizione all'albo professionale per
ciascun mese (il punteggio è raddoppiato,
punti 0,02 per mese di iscrizione negli
albi professionali della regione ove è
presentata la domanda).................. p. 0,01 b) diploma di laurea conseguito con voto
110/110 e lode...................... " 1,00 c) diploma di laurea conseguito con voti
da 105 a 109....................... " 0,50 d) diploma di laurea conseguito con
voti da 100 a 104..................... " 0,30 e) specializzazione o libera docenza
in medicina generale o discipline equipollenti
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo
1983, tab. B:
per ciascuna specializzazione o libera
docenza.......................... " 2,00 f) specializzazione o libera docenza in
discipline affini a quella di medicina generale
ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983,
tab. B, e successive modificazioni e integrazioni:
per ciascuna specializzazione o libera docenza.... " 0,50 g) tirocinio abilitante svolto ai sensi della
legge n. 148 del 18 aprile 1975.............. " 0,10 II - Titoli di servizio:
a) Attività di medico di medicina generale
convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge
n. 833/1978 compresa quella svolta in qualità
di associato:
per ciascun mese complessivo............. " 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per mese per
l'attività prestata nell'ambito della regione
nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di
medicina generale convenzionato con il S.S.N. solo
se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le
sostituzioni dovute ad attività sindacale del
titolare sono valutate anche se di durata inferiore
a 5 giorni) quelle effettuate su base oraria ai
sensi dell' sono valutate con gli stessi
criteri di cui alla lettera c):
per ciascun mese complessivo............. " 0,20 c) servizio effettivo di guardia medica svolta
in forma attiva, anche a titolo di sostituzione,
ai sensi dell'apposito accordo sottoscritto in base
all'art. 48 della legge n. 833/1978:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività... " 0,20
(Per ciascun mese solare non può essere considerato
un numero di ore superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale relativo al settore);
d) attività di guardia medica svolta in forma di
disponibilità e reperibilità ai sensi dell'accordo
sottoscritto ex art. 48 della legge n. 833/1978:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività... " 0,05 e) attività medica nei servizi di assistenza
stagionale nelle località turistiche organizzati
dalle Regioni o dalle UU.SS.LL.:
per ciascun mese complessivo............. " 0,20 f) attività professionale prestata come medico
dipendente da strutture ospedaliere pubbliche
(compresa quella derivante da incarichi temporanei) o
come medico militare:
per ciascun mese complessivo............. " 0,10 g) attività di medico svo1ta all'estero in medicina
interna (o disciplina affine) ai sensi della legge
9 febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735,
e successive modificazioni e del decreto ministeriale del
1 settembre 1988, n. 430:
per ciascun mese complessivo............. " 0,10 h) attività professionale di medico di medicina generale
svolta presso servizi sanitari di pubbliche amministrazioni
non espressamente contemplate nei punti che precedono:
per ciascun mese complessivo............. " 0,10 i) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio
civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea
in medicina:
per ciascun mese................... " 0,05 l) attività professionale diversa da quella considerata
al punto f), prestata come medico dipendente da amministrazioni
pubbliche:
per ciascun mese complessivo............. " 0,05 m) attività di sostituzione di medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi:
per ciascun mese complessivo............. " 0,10
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di
servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono
valutate come mese intero. Relativamente al servizio
di guardia medica di cui al Titolo II, lettera c), per frazione
di mese da valutare come mese intero si intende un
complesso di ore di attività superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad
attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato
il titolo che comporta il punteggio più alto.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine,
il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la maggiore
età.
5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente
previste ed elencate dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-3