Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 22 nov 1990
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/1978 SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990.
PREMESSA
1. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la medicina generale compiti di medicina preventiva individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale.
2. A tale fine, al medico iscritto negli elenchi per la medicina generale - che è parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N. nel rispetto del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di:
A) Assistenza primaria, essendo egli il primo ad affrontare i "problemi" del paziente e ad impostare un programma diagnostico e terapeutico ed eventualmente riabilitativo per la risoluzione degli stessi. All'uopo egli può utilizzare tutti i supporti che la tecnologia offre per un miglioramento delle possibilità diagnostiche e terapeutiche;
B) Assistenza familiare, riconoscendosi nella famiglia una componente essenziale della professionalità del medico generale e della tutela della salute;
C) Assistenza domiciliare, che permette di affrontare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale;
D) Continuità assistenziale, onde utilizzare i dati conoscitivi del paziente che derivano da una osservazione prolungata e dalla conoscenza della storia dell' assistito. Onde evitare l'interruzione di tale continuità deve essere istituzionalizzato un rapporto con lo specialista e con gli ambienti di ricovero;
E) Assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l' identificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale;
F) Assistenza personale integrale, essendo il medico di famiglia il medico della persona e non di un organo o di un apparato. Egli utilizza la consulenza specialistica al fine di un più preciso intervento diagnostico-curativo e coordina tutti gli interventi specialistici che vengono praticati sul paziente che a lui si è affidato;
G) Ricerca, sia in campo clinico che epidemiologico;
H) Didattica, sia nei confronti del personale che dei colleghi in fase di formazione;
I) Educazione sanitaria, nei confronti dei propri pazienti.
Dichiarazione preliminare
DEBUROCRATIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
1. Le parti individuano nell'interesse del cittadino nella massima semplificazione delle procedure di accesso ai servizi un obiettivo fondamentale del Servizio sanitario nazionale, al quale devono risultare funzionalmente orientate le norme della presente convenzione.
2. Nel quadro delle iniziative tese a rendere operante la semplificazione di cui al comma precedente, le parti riconoscono che, avuto riguardo alla unitarietà organizzativa dell'offerta istituzionale dei servizi da parte della unità sanitaria locale, sia immediatamente perseguita in forma generalizzata la prescrizione diretta di indagini diagnostiche sia da parte dello specialista ospedaliero dipendente dal Servizio sanitario nazionale nell'esercizio delle attività riconducibili ai compiti obbligatori d'istituto, che da parte dello specialista convenzionato interno nei limiti delle competenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291.
3. Allo scopo di assicurare la concreta operatività dei principi enunciati ai commi precedenti e di favorirne la diffusione la parte pubblica si impegna a porre in essere, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna delle componenti, le indispensabili iniziative di indirizzo e coordinamento anche in sede di attivazione degli appropriati strumenti normativi che impegnino anche i medici dipendenti del S.S.N. e gli specialisti convenzionati interni, tenendo presente l'esigenza di garantire la unitarietà e la continuità assistenziale nei confronti del singolo soggetto.
.
Campo di applicazione
1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, iscritti negli elenchi di cui all'.
2. I rapporti libero-professionali che, ai sensi del presente accordo, i medici di medicina generale instaurano con le U.S.L. per lo svolgimento di attività a rapporto orario e di guardia medica saranno regolati dagli accordi nazionali previsti dalle norme citate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-1