Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Art. 4
Incompatibilità
In vigore dal 22 nov 1990
1. In attesa della regolamentazione legislativa della materia, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui al successivo il medico che, fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni di incompatibilità previste da leggi o da contratti di lavoro o che:
a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendente dal S.S.N. in conseguenza di rapporti di lavoro dipendente o convenzionato non incompatibili rientranti nell'ambito degli articoli 47 e 48 della legge n. 833/1978;
b) svolga funzioni fiscali per conto della U.S.L. limitatamente all'ambito nel quale può acquisire scelte;
c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
f) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' della legge n. 833/1978;
g) sia iscritto nell'elenco dei medici pediatri di libera scelta convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978.
2. L'incompatibilità di cui al comma 1, lettera f), non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attività libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attività di guardia medica e/o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al disotto del quale è compatibile l'attività di medico di medicina generale con quella di guardia medica, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo relativo a quest'ultimo settore.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o espleti funzione assimilabile a quest'ultima, fermo restando quanto previsto dal successivo in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti della medesima azienda o dei loro familiari.
4. L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-4