Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 43

Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L.

In vigore dal 22 nov 1990
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L. 1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-43

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